Corte di Cassazione
Pronuncia n. 22441/2026
Principio di diritto
In tema di tributi armonizzati e di verifiche cd. "a tavolino", la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto impositivo purché il contribuente abbia assolto l'onere di superare la cd. "prova di resistenza", enunciando in concreto gli elementi di fatto – e non mere interpretazioni giuridiche – che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, senza proporre un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo; ne consegue che incorre in errore di diritto il giudice di merito il quale, a fronte della deduzione di specifici elementi fattuali, si limiti a qualificarli come mere anticipazioni delle contestazioni di merito, valorizzandone esclusivamente la collocazione temporale e la sede processuale in cui sono stati svolti, omettendo ogni valutazione ex ante sul loro contenuto fattuale e sulla loro eventuale pretestuosità.