TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21735/2026

deposito 25/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:21735CIV

IRAPAgevolazioni e crediti d'imposta

Principio di diritto

In tema di IRAP, l'esclusione dal beneficio della deduzione forfettizzata del costo del lavoro (c.d. "cuneo fiscale") prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori regolamentati (cc.dd. public utilities), postula il necessario concorso di entrambi i presupposti della concessione traslativa – ravvisabile solo ove, in base al titolo, l'operatore assuma il rischio operativo della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, e non anche quando l'onere del servizio gravi sostanzialmente sull'Amministrazione, come nell'appalto – e della tariffa remunerativa, intesa quale prezzo fissato dalla pubblica amministrazione in misura tale da generare un profitto e determinato tenendo conto dell'onere fiscale IRAP, sì da evitare la sovracompensazione che ha giustificato, secondo la decisione della Commissione Europea C (2007) n. 4133 del 12 ottobre 2007, la compatibilità della misura con gli artt. 107 e 108 TFUE; ne consegue che erra il giudice di merito che qualifichi il rapporto come concessione a tariffa ragionando in via astratta, senza esaminare le disposizioni del contratto specifico e senza accertare in concreto né l'effettivo trasferimento del rischio d'impresa in capo alla società affidataria né la remuneratività della tariffa, non essendo sufficiente a tal fine che la stessa tenda a garantire, anche mediante integrazioni erogate dagli enti pubblici, il mero equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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