TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21700/2026

deposito 25/06/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:21700CIV

RiscossioneIRAP

Principio di diritto

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente, ma solo qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore materiale o di calcolo ovvero derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, e non anche quando vengano in rilievo profili valutativi, estimativi o questioni interpretative complesse, diverse dal mero raffronto con i dati e gli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria. Ne consegue che è illegittima l'iscrizione a ruolo, ai sensi del citato art. 36-bis, della maggiore IRAP derivante dall'applicazione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi dell'aliquota incrementata prevista dall'art. 5 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2006, poiché il relativo recupero presuppone l'interpretazione della normativa nazionale e regionale succedutasi nel tempo e l'individuazione della natura giuridica e del regime fiscale applicabile a tali enti, sicché l'Ufficio deve procedere mediante notifica di avviso di accertamento secondo i canoni ordinari.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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