Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21696/2026
Principio di diritto
In tema di IRAP, la maggiorazione di aliquota dello 0,85 per cento prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 5 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2006 e dal relativo allegato "A" per le attività finanziarie, assicurative e ausiliarie dell'intermediazione finanziaria non si applica ai consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), poiché la nota n. 1 del medesimo allegato circoscrive l'incremento ai soli soggetti per i quali, alla data del 31 dicembre 2006, era già vigente l'aliquota maggiorata del 4,40 per cento ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 43 del 2002, riferita esclusivamente ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione), tra i quali non rientrano i confidi, i quali, pur qualificati enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 13, comma 45, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003, determinano "in ogni caso", ai sensi del comma 47 del medesimo articolo, il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, restando pertanto assoggettati all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.