Corte di Cassazione
Pronuncia n. 21695/2026
Principio di diritto
In tema di IRAP, ai consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) – i quali, ai sensi dell'art. 13, commi 45 e 47, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, pur considerandosi enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, determinano "in ogni caso" il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e restano perciò esclusi dal regime previsto per le banche, gli enti e le società finanziarie e le imprese di assicurazione di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto – non si applica l'incremento di aliquota dello 0,85% previsto dall'art. 5 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2006, atteso che, in virtù della nota (1) all'allegato A di detta legge, tale maggiorazione opera soltanto per le attività alle quali, al 31 dicembre 2006, era già applicabile l'aliquota del 4,40% ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 43 del 2002, laddove i confidi, esclusi da quest'ultimo aumento, restavano assoggettati all'aliquota ordinaria del 4,25% di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.